Legge n. 7 del 17 gennaio 2000.
L’acquisto, vendita e detenzione di lingotti e monete d’oro sono regolati dalla legge n. 7 del 17 gennaio 2000, che adegua la legislazione italiana a quella europea e stabilisce:
1 – con il termine oro da investimento si intende: a) oro in forma di lingotti o placchette superiori a 1 grammo con purezza pari o superiore a 995 millesimi; b) monete d’oro con purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel paese d’origine.
2 – l’oro fisico da investimento, con le caratteristiche sopra indicate, è commercializzato esclusivamente da banche e operatori professionali autorizzati e iscritti all’elenco di Banca d’Italia (quali Bull & Bear srl).
Trattamento fiscale.
Esenzione IVA. Le compravendite di oro da investimento effettuate tramite i soggetti abilitati sono esenti da iva, come specificato dall’ Art. 10, comma 1, n.11 del DPR 633/1972 (decreto IVA).
Esenzione imposte di possesso. Non sono previste imposte sull’oro fisico da investimento detenuto e neppure nessun obbligo di dichiarazione del quantitativo posseduto (se l’acquisto sia avvenuto tramite operatori autorizzati).
Capital gain. Le plusvalenze realizzate con la vendita di oro da investimento sono tassate al 26 % come qualunque altro strumento finanziario. E’ prevista in alternativa una tassazione a forfait quandi non sia possibile stabilire l’effettivo valore di acquisto dell’oro.
Cessione a titolo gratuito. In questo caso andranno pagate, se dovute, le relative imposte di donazione o successione. Il valore da considerare sarà quello di mercato al momento dell’avvenuta cessione.
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